Novità · 19 ottobre 2026

Busta paga di novembre 2026: cosa cambia

A novembre la busta paga di molti lavoratori cambia per due motivi: scattano gli aumenti di alcuni contratti collettivi del commercio e, per chi ha presentato il 730 con un acconto da versare, viene trattenuto il secondo acconto IRPEF. Ecco cosa aspettarsi e come riconoscerlo nel cedolino.

In breve: Dal 1° novembre 2026 aumentano i minimi di Commercio Confcommercio, Terziario Confesercenti e DMO Federdistribuzione (per esempio +35 € lordi al mese al 4° livello). Su questi aumenti chi nel 2025 ha avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 33.000 € paga un’imposta sostitutiva del 5% invece di IRPEF e addizionali. Chi deve versare un acconto IRPEF risultante dal 730 se lo vede trattenere nel cedolino di novembre, che per questo può avere un netto più basso del solito.

Aumenti dal 1° novembre: Commercio, Confesercenti e DMO

Dal 1° novembre 2026 scatta una nuova tranche degli aumenti previsti dai rinnovi firmati nel 2024: il 22 marzo per il Terziario Confcommercio e Confesercenti, il 23 aprile per la Distribuzione moderna organizzata (DMO) di Federdistribuzione. I minimi mensili lordi a tempo pieno sono uguali nei tre contratti:

LivelloFino al 31 ottobre (€)Aumento (€)Dal 1° novembre (€)
Quadro2.986,29+60,763.047,05
1°2.506,13+54,742.560,87
2°2.235,65+47,352.283,00
3°1.983,91+40,472.024,38
4°1.783,75+35,001.818,75
5°1.660,08+31,621.691,70
6°1.541,77+28,391.570,16
7°1.397,96+24,311.422,27
Operatore di vendita 1ª cat.1.717,04+33,041.750,08
Operatore di vendita 2ª cat.1.521,07+27,741.548,81

I totali comprendono paga base e contingenza, più il terzo elemento di 2,07 € dove previsto, l’indennità di funzione per i quadri e l’elemento aggiuntivo per il 7° livello: per questo 1.818,75 € non è la sola paga base del 4° livello. Con il part-time l’aumento è proporzionale alle ore. Scatti di anzianità e superminimi restano a parte. L’ultima tranche di questi rinnovi è prevista dal 1° febbraio 2027.

Se hai un superminimo

Se il superminimo è “assorbibile”, l’azienda può ridurlo dello stesso importo dell’aumento: in quel caso il totale lordo può restare uguale. Se l’assorbimento sia possibile dipende dalle regole del contratto collettivo e dagli accordi con il lavoratore (lettera di assunzione o accordo individuale).

Anche così il netto può migliorare: secondo la circolare 3/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta del 5% si applica anche alla parte di aumento contrattuale che assorbe il superminimo, anche quando il superminimo deriva da un accordo individuale e non dal contratto collettivo.

Sugli aumenti un’imposta del 5%

La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, art. 1, comma 7) prevede che gli aumenti derivanti da rinnovi dei contratti collettivi firmati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, pagati nel 2026, siano tassati con un’imposta sostitutiva del 5% invece che con IRPEF e addizionali. Spetta ai lavoratori del settore privato che nel 2025 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 33.000 €.

  • La soglia riguarda il reddito di lavoro dipendente 2025 di tutti i rapporti avuti nell’anno, non la RAL attuale.
  • Il datore di lavoro la applica senza bisogno di una tua richiesta. Se nel 2025 hai lavorato anche per altri datori di lavoro, comunica al datore attuale i redditi degli altri rapporti, consegnando le Certificazioni Uniche o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva (circolare 2/E del 24 febbraio 2026).
  • Puoi chiedere la tassazione ordinaria con una rinuncia scritta.
  • Non riguarda solo la tranche di novembre: vale anche per le tranche precedenti degli stessi rinnovi pagate nel 2026, anche se erano iniziate prima. Comprende tredicesima e quattordicesima e la parte di aumento pagata con ferie e permessi (circolari 2/E e 3/E del 2026); restano esclusi scatti di anzianità, straordinari e somme una tantum.
  • Il 5% sostituisce solo IRPEF e addizionali: la norma non prevede esoneri dai contributi previdenziali, quindi il netto non è semplicemente il 95% dell’aumento lordo.
  • Nel cedolino compare di solito come una riga separata dall’IRPEF, per esempio “Imposta sostitutiva L. 199/25”.

La norma riguarda gli importi pagati nel 2026: un’eventuale proroga per il 2027 dipende dalla prossima legge di bilancio.

Il secondo acconto IRPEF del 730

Chi ha presentato il 730 indicando il datore di lavoro come sostituto d’imposta può trovare a novembre la trattenuta dell’acconto IRPEF per il 2026. Non dipende da quanta IRPEF si è pagata sullo stipendio: l’acconto è dovuto solo se dalla dichiarazione, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze, risulta un’imposta superiore a 51,65 €. L’importo da trattenere è indicato nel prospetto di liquidazione (modello 730-3), che è il documento da controllare.

  • se l’acconto è inferiore a 257,52 € si paga tutto in un’unica rata, trattenuta con lo stipendio di novembre;
  • se è pari o superiore a 257,52 € si divide in due rate: il 40% con il conguaglio del 730 in estate e il 60% a novembre;
  • chi prevedeva meno imposta per il 2026, per esempio per molte spese detraibili, poteva chiedere per iscritto al datore di lavoro di ridurre o annullare il secondo acconto entro il 10 ottobre, che nel 2026, cadendo di sabato, è slittato a lunedì 12 ottobre: per quest’anno il termine è passato;
  • se lo stipendio di novembre non basta, la parte che manca viene trattenuta dallo stipendio di dicembre, con un interesse dello 0,4% al mese;
  • nel 730-3 possono comparire anche gli acconti della cedolare secca sugli affitti, trattenuti allo stesso modo;
  • chi ha presentato il 730 senza sostituto d’imposta non ha trattenute in busta paga: paga gli acconti con il modello F24.

Per questo il netto di novembre può essere più basso del solito anche se il lordo è aumentato. La trattenuta compare tra le imposte con una descrizione come “2° acconto IRPEF” o “Acconto IRPEF 730”. Lo stesso vale per i pensionati che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta: l’acconto viene trattenuto nella rata di novembre.

Cosa controllare nel tuo cedolino

  • Contratto applicato e livello: Commercio Confcommercio, Confesercenti e DMO hanno gli stessi minimi, altri contratti no.
  • Percentuale di part-time, se c’è: l’aumento è in proporzione.
  • Superminimo: se diminuisce, verifica se è assorbibile.
  • Righe delle imposte: imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti, se ne hai diritto.
  • Acconto IRPEF: confronta la trattenuta con l’importo indicato nel tuo 730-3.

E a dicembre?

A dicembre arrivano la tredicesima e, di solito, il conguaglio IRPEF di fine anno, che può alzare o abbassare il netto. La tredicesima può essere pagata insieme allo stipendio di dicembre o con un cedolino separato, a seconda dell’azienda. L’aumento di novembre è compreso anche nella tredicesima e, per chi ne ha diritto, anche lì la parte di aumento è tassata al 5%.

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Fonti

Contenuto informativo aggiornato alla data indicata. Gli importi sono i minimi contrattuali a tempo pieno: la tua busta paga può contenere altre voci. Per verifiche sul tuo caso rivolgiti all’ufficio del personale, a un consulente del lavoro, CAF o sindacato. Come lavoriamo.