Rinnovo CCNL Legno Arredo Industria 2026-2028: cosa cambia in busta paga
Il 3 settembre 2026 FederlegnoArredo e i sindacati FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale dell’industria del legno, del mobile e dell’arredamento, valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Ecco gli aumenti per livello, le nuove maggiorazioni, l’una tantum di dicembre, la tassazione agevolata, la quota sindacale di novembre e cosa controllare nei prossimi cedolini.
In breve: Con la retribuzione di settembre 2026 i minimi aumentano di 95 € lordi al mese al livello AE4/AS1 (parametro 134) e in proporzione negli altri livelli; da gennaio 2027 arrivano altri 39 €, più l’adeguamento all’inflazione che le parti definiranno a gennaio. A dicembre 2026 è prevista un’una tantum di 100 € lordi per i mesi da gennaio ad agosto. Chi nel 2025 ha avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 33.000 € paga sugli aumenti del 2026 un’imposta del 5% invece di IRPEF e addizionali; l’una tantum resta tassata normalmente. Chi non è iscritto ai sindacati firmatari e non vuole la trattenuta di 35 € a novembre per la quota sindacale deve comunicarlo per iscritto all’azienda entro il 31 ottobre 2026.
Gli aumenti per livello
L’accordo riconosce l’aumento «con la retribuzione del mese di settembre 2026»: 95 € lordi al mese al livello AE4/AS1, riparametrati sugli altri livelli. Da gennaio 2027 si aggiungono 39 € all’AE4/AS1, sempre in proporzione negli altri livelli. Minimi mensili lordi a tempo pieno:
| Livello | Fino ad agosto 2026 (€) | Aumento da settembre (€) | Da settembre 2026 (€) | Aumento da gennaio 2027 (€) |
|---|---|---|---|---|
| AD3 (Quadri) | 3.078,52 | +148,88 | 3.227,40 | +61,12 |
| AD2 | 3.020,46 | +145,34 | 3.165,80 | +59,66 |
| AD1 | 2.898,82 | +138,25 | 3.037,07 | +56,75 |
| AC5 | 2.778,20 | +131,16 | 2.909,36 | +53,84 |
| AC4 | 2.597,38 | +120,52 | 2.717,90 | +49,48 |
| AC3/AC2/AS4 | 2.416,40 | +109,89 | 2.526,29 | +45,11 |
| AS3 | 2.326,52 | +104,57 | 2.431,09 | +42,93 |
| AC1/AS2 | 2.234,14 | +99,25 | 2.333,39 | +40,75 |
| AE4/AS1 | 2.162,04 | +95,00 | 2.257,04 | +39,00 |
| AE3 | 2.071,80 | +89,68 | 2.161,48 | +36,82 |
| AE2 | 1.980,99 | +84,37 | 2.065,36 | +34,63 |
| AE1 | 1.753,18 | +70,90 | 1.824,08 | +29,10 |
I minimi comprendono paga base, contingenza ed EDR di 10,33 €. Scatti di anzianità e voci aziendali restano a parte. Se hai un superminimo, l’accordo non dice se l’aumento lo assorbe: dipende dal tuo accordo individuale; se viene assorbito, il totale lordo può non cambiare. Con il part-time tutti gli importi sono in proporzione all’orario. L’aumento di settembre assorbe gli eventuali «anticipi su futuri incrementi contrattuali» già pagati dall’azienda: se nel cedolino avevi una voce di questo tipo, può ridursi o sparire mentre cresce il minimo. L’adeguamento all’inflazione (IPCA) di gennaio 2027 e di gennaio 2028 sarà calcolato su paga base, contingenza, EDR e tre scatti di anzianità, dopo la pubblicazione del dato ISTAT: il suo importo oggi non è noto.
Se l’aumento non c’è ancora nel cedolino
L’ipotesi di accordo è stata firmata il 3 settembre 2026 e sottoposta alle assemblee dei lavoratori; diventa definitiva con lo scioglimento della riserva da parte dei sindacati, che le associazioni di imprese indicavano entro metà ottobre. Alla data di questo articolo non abbiamo trovato una comunicazione dei firmatari che lo confermi. Per questo alcune aziende possono aver applicato i nuovi minimi dopo il cedolino di settembre.
Se nel cedolino di settembre o di ottobre il minimo è ancora quello vecchio, controlla nei mesi successivi che ti venga pagata la differenza per i mesi già trascorsi; per qualsiasi dubbio chiedi all’ufficio del personale o al sindacato.
L’una tantum di 100 € a dicembre
- 100 € lordi, uguali per tutti i livelli, pagati con la retribuzione di dicembre 2026 a chi è in forza in quel momento.
- Coprono il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2026, quando il contratto era scaduto e i minimi non erano stati aggiornati.
- Chi è stato assunto tra gennaio e agosto 2026 la riceve in proporzione ai mesi lavorati e retribuiti: il mese di assunzione conta per intero se il rapporto è iniziato entro il giorno 15, non conta se è iniziato dal giorno 16.
- Con il part-time l’importo è in proporzione all’orario.
- Spetta a chi è in forza al momento del pagamento: chi ha lasciato l’azienda prima di dicembre non la riceve.
- È «omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti e indiretti» ed è esclusa dal calcolo del TFR.
Sugli aumenti del 2026 un’imposta del 5%
La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, art. 1, comma 7) tassa con un’imposta sostitutiva del 5%, invece che con IRPEF e addizionali, gli aumenti pagati nel 2026 in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi firmati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Il rinnovo del legno arredo è stato firmato nel 2026, quindi rientra.
- Spetta ai lavoratori del settore privato che nel 2025 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 33.000 €, contando tutti i rapporti di lavoro dell’anno, non la RAL attuale. Se nel 2025 hai lavorato anche per altri datori di lavoro, comunica gli altri redditi al datore attuale con le Certificazioni Uniche o, in mancanza, con una dichiarazione sostitutiva.
- Riguarda gli aumenti pagati nel 2026 (da settembre), compresa la parte di aumento nella tredicesima e nelle ferie e permessi retribuiti e le eventuali differenze dei mesi precedenti. Contano anche le somme relative al 2026 pagate entro il 12 gennaio 2027 (circolare 2/E, principio di cassa allargato); le differenze pagate più tardi restano fuori.
- Se l’aumento assorbe un superminimo, l’imposta del 5% si applica anche alla parte assorbita (circolare 3/E del 24 giugno 2026, § 1.3).
- Non riguarda l’una tantum di 100 €: secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E del 24 febbraio 2026) le somme una tantum che coprono il periodo di carenza contrattuale sono escluse. Sono esclusi anche gli scatti di anzianità, il TFR, gli straordinari e le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni: per notturno, festivo e turni esiste un’agevolazione diversa, con imposta del 15%, per chi nel 2025 ha avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 40.000 €.
- Si applica senza bisogno di una richiesta; puoi chiedere la tassazione ordinaria con una rinuncia scritta.
- Il 5% sostituisce solo IRPEF e addizionali: la norma non prevede esoneri dai contributi previdenziali.
- La norma riguarda solo gli importi pagati nel 2026: per l’aumento di gennaio 2027 vale la tassazione ordinaria, salvo proroghe della prossima legge di bilancio.
Nel cedolino l’imposta compare di solito come una riga separata dall’IRPEF, per esempio “Imposta sostitutiva L. 199/25”.
Quota di servizio sindacale: 35 € a novembre per i non iscritti
L’accordo prevede che i sindacati firmatari chiedano ai lavoratori non iscritti a FenealUil, Filca-Cisl o Fillea-Cgil una quota per il servizio sindacale contrattuale di 35 €, trattenuta con la retribuzione di novembre 2026. Le aziende devono comunicarlo con un avviso affisso dal 3 ottobre.
- Se non vuoi pagarla devi comunicarlo per iscritto all’azienda entro il 31 ottobre 2026. Il 31 ottobre è un sabato e il testo non prevede slittamenti: conviene consegnare la comunicazione entro venerdì 30 ottobre.
- Non si applica ai non iscritti assenti dall’azienda per qualsiasi motivo (per esempio malattia, infortunio, maternità, aspettativa, cassa integrazione) nel periodo tra l’avviso e il 31 ottobre 2026.
- Chi è già iscritto a uno dei tre sindacati firmatari non paga questa quota.
Nuove maggiorazioni per straordinari, notturni e festivi
Le maggiorazioni cambiano già con l’accordo: il testo non indica una data propria e quindi, come le altre modifiche, valgono dalla data di firma (art. 63, «salvo diverse decorrenze»). Si calcolano su paga base, contingenza ed eventuale terzo elemento. Prima e dopo il rinnovo (operai / intermedi / impiegati):
| Voce | Prima (%) | Dopo (%) |
|---|---|---|
| Straordinario diurno feriale | 28 / 28 / 28 | 30 / 30 / 30 |
| Lavoro festivo (anche a turni) | 40 / 40 / 50 | 50 / 50 / 50 |
| Notturno fuori dai turni | 35 / 30 / 30 | 35 / 35 / 35 |
| Straordinario festivo notturno | 60 / 70 / 70 | 70 / 70 / 70 |
Restano invariati il notturno a turni (30%), lo straordinario festivo (50 / 50 / 60) e lo straordinario notturno (50%). Il nuovo testo prevede anche che eventuali trattamenti migliori definiti in azienda possano essere assorbiti fino a concorrenza: se in azienda avevi già maggiorazioni più alte, potresti non vedere differenze.
Cosa cambia dal 2027
- Gennaio 2027: aumento di 39 € all’AE4/AS1 (in proporzione negli altri livelli) e adeguamento all’inflazione da definire; a gennaio 2028 un secondo adeguamento all’inflazione.
- Scatti di anzianità: dal 1° gennaio 2027 aumentano i valori unitari (per esempio AE4/AS1 da 9,09 € a 10,91 € per scatto). Gli scatti maturati fino al 31 dicembre 2026 si aggiornano ai nuovi valori al compimento del 6° biennio di anzianità in azienda, oppure dal 1° gennaio 2027 per chi lo ha già compiuto.
- Previdenza complementare Arco: per gli iscritti il contributo a carico dell’azienda sale al 2,40% dal 1° gennaio 2027 e al 2,60% dal 1° gennaio 2028; quello a carico del lavoratore non cambia.
- Sanità integrativa Altea: per gli iscritti il contributo a carico dell’azienda sale a 18 € al mese per 12 mensilità dal 1° gennaio 2027.
- Passaggio automatico da AE1 ad AE2 per chi lavora in attività produttive o connesse al ciclo produttivo, salvo accordi aziendali o di gruppo: dal 1° giugno 2027 per chi al 31 maggio 2027 è in AE1 da almeno 48 mesi, dal 1° gennaio 2028 per chi al 31 dicembre 2027 lo è da almeno 24 mesi; per gli altri, al compimento dei 24 mesi. Contano i periodi di lavoro alle dipendenze della stessa società, anche con più rapporti purché non separati da più di tre mesi; non contano le assenze non retribuite (per esempio aspettativa o assenze ingiustificate).
Cosa controllare nel tuo cedolino
- Il contratto applicato: deve essere il CCNL Legno, sughero, mobile e arredamento – Industria firmato da FederlegnoArredo. Altri contratti del legno, per esempio quelli dell’artigianato, hanno importi diversi.
- Il livello e il minimo: da settembre 2026 devono corrispondere alla tabella; se l’aumento è arrivato dopo, controlla le differenze dei mesi precedenti.
- Eventuali «anticipi su futuri aumenti contrattuali»: possono essere assorbiti dall’aumento.
- Le righe delle imposte: imposta sostitutiva del 5% sulla parte di aumento, se ne hai diritto.
- Straordinari, notturni e festivi da settembre 2026: devono avere le nuove maggiorazioni, se in azienda non ne avevi già di migliori.
- A novembre: la quota sindacale di 35 €, se non sei iscritto e non hai comunicato il rifiuto entro il 31 ottobre.
- A dicembre: l’una tantum di 100 € e la tredicesima, che comprende già l’aumento.
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- Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Legno Arredo Industria del 3 settembre 2026 (Fillea CGIL)
- Volantino unitario FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil sul rinnovo 2026-2028
- Fillea CGIL – CCNL Legno, c’è l’ipotesi sul rinnovo
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 3/E del 24 giugno 2026
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